Reclami
Reclami e conciliazione stragiudiziale nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari
In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, il cliente, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione alternativa delle controversie:
(i) il cliente può inviare un reclamo scritto all’Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571111) e-mail (info@bancadibologna.it); l’Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo;(ii) se il cliente non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui sopra), prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla propria filiale della banca; resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la banca di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento, obbligatorio nei casi di legge, del procedimento di mediazione di cui al seguente paragrafo2, previsto dal D. Lgs. 28 del 4.3.2010 prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 5/2003 come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 come modificato dal D. Lgs. 28/2010. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it ). La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs.n.28/2010 può essere assolta anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento) alle condizioni previste dalle rispettive normative.
Reclami e conciliazione stragiudiziale nel caso di operazioni e servizi di investimento
Per eventuali contestazioni in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto, l’Investitore può rivolgersi all’Ufficio Reclami della BANCA. In caso di controversia tra l'Investitore e la banca in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, l'Investitore, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione alternativa delle controversie:(i) l'Investitore può inviare un reclamo scritto all’Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571111) e-mail (info@bancadibologna.it); l’Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del reclamo; (ii) se l'Investitore non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui sopra), prima di ricorrere al giudice l'Investitore può rivolgersi alla “Camera di Conciliazione e Arbitrato” istituita presso la Consob a norma del D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 . Per sapere come rivolgersi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob si può consultare il sito www.consob.it; resta comunque ferma la possibilità per l'Investitore e per la banca di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento, obbligatorio nei casi di legge, del procedimento di mediazione di cui al seguente paragrafo, previsto dal D. Lgs. 28 del 4.3.2010 prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 5/2003 come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 come modificato dal D. Lgs. 28/2010. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it ). La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs.n.28/2010 può essere assolta anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento) alle condizioni previste dalle rispettive normative.
Legge applicabile e foro giudiziario
Tutti i rapporti tra banca e cliente sono regolati dalla legge italiana. Fatto salvo quanto sopra in tema di reclami e conciliazione stragiudiziale e ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente o l’Investitore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione dei contratti è quello nella cui giurisdizione trovasi la sede legale della banca.